Art. 6.
1. Chiunque richiede, fornisce o presta assistenza al fine di ottenere un trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza o un trattamento sanitario obbligatorio a
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carico di altri, per proprio vantaggio o ingiusta causa, è punito con una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, sempre che ciò non costituisca più grave reato e fatto salvo il maggiore danno in sede civile.